Come cambia il bicameralismo perfetto con la riforma ?

 

schema_processo-legislativo-nuovo

 

Il bicameralismo rimane .

Continuerà ad essere ”perfetto”, cioè paritario come oggi, per : leggi costituzionali e di ratifica dei trattati internazionali, leggi che riguardano diritti e tutele delle minoranze linguistiche, referendum, sistema elettorale, organi di governo, funzioni “fondamentali” di Regioni e Città metropolitane, forme associative dei Comuni, regolazione delle forme di partecipazione dell’Italia all’Unione Europea e alcuni casi d’ineleggibilità e incompatibilità dei senatori. In particolare, il Senato partecipa alla fase ascendente (formazione) e discendente (attuazione) di atti e politiche UE.

Il testo di ogni altra legge, una volta approvato dalla Camera dei deputati, viene trasmesso al Senato che può entro dieci giorni (10), su richiesta di un terzo dei suoi componenti (circa 32) , decidere di esaminarlo e proporre eventualmente modifiche entro trenta giorni (30) . Questo passaggio, può quindi richiedere 40 giorni.

Legge di bilancio e di stabilità vanno sempre all’esame del Senato che può pronunciarsi, se crede, entro 15 giorni. Prevale poi la Camera a maggioranza semplice.

Per le leggi che attuano l’art. 117 comma 4 (cioè quelle in cui la Camera decide di intervenire anche al di là della propria competenza) il Senato deve esprimersi entro 10 giorni. Se il Senato si esprime a maggioranza assoluta (circa 48-50 componenti), anche la Camera per affermare la sua prevalenza deve esprimersi a maggioranza assoluta (316 voti).

Se il Governo dichiara che il disegno di legge è essenziale per l’attuazione del programma i tempi si dimezzano.

I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti cioè  Se si verifica un contrasto sul procedimento da seguire (fra organi della Camera e del Senato), decidono d’intesa i due Presidenti. Non è fornita nessuna indicazione su come pervenire ad una soluzione nel caso i due presidenti, che sono evidentemente in numero pari,  non pervengano ad un accordo.

Il Senato può, solo a maggioranza assoluta, formulare una proposta di legge alla Camera. Su questa proposta la Camera ha il dovere di pronunciarsi entro sei mesi.

il Senato può fare indagini conoscitive e può indirizzare alla Camera “osservazioni” su qualsiasi atto o documento sia all’esame di essa. La Camera ne può tenere conto o meno a sua discrezione. .

Questa varietà di situazioni dà luogo ad un numero elevato di procedure – sulla cui esatta quantificazione  ancora non c’è unanimità tra gli esperti : la stima varia da 5 a 12 – il che non sembra andare nel dichiarato scopo di pervenire ad una semplificazione del processo.

 

0
0

Rispondi

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: