Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Denominata “ParteCivile”

TITOLO I

Art. 1 Denominazione 1. È costituita l’associazione di promozione sociale “ParteCivile” ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche nonché nel rispetto degli artt. 36 e segg. del Codice Civile. 2. L’Associazione “ParteCivile”, più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore dei soci e di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Art. 2 Sede 1. L’Associazione ha sede in Roma e tale sede potrà variare nell’ambito dello stesso comune con semplice delibera di Consiglio Direttivo che non comporta modifica statutaria. 2. Mediante delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite o chiuse sedi secondarie o sezioni sia nel comune di Roma che in altre città d’Italia o all’estero. 3. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti tra i soci e per lo svolgimento delle attività. 4. L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice Civile e della legislazione vigente.

Art. 3 Durata La durata dell’Associazione è illimitata.

TITOLO II

Art. 4 Oggetto e finalità 1. L’Associazione, consapevole del persistente disagio esistente nella società italiana per il crescente e constatato deficit di una diffusa e solida etica comune, si propone di contribuire principalmente a diffondere, rafforzare e ribadire l’insostituibile valore dei principi di onestà, incorruttibilità, trasparenza, senso del dovere, delle istituzioni e della cosa pubblica tra tutti i componenti della collettività, ma con particolare riguardo agli amministratori pubblici ed agli esponenti della vita politica, quali principi fondanti di una democrazia sostanziale e non meramente formale. Nel perseguimento di tale scopo intende agire al fine di: – rafforzare la fedeltà ai principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana, contribuendo a mantenere immutata la memoria della Resistenza e dell’antifascismo; – confermare il rispetto delle regole di convivenza democratica quale nesso fondamentale del rapporto tra doveri e diritti dei cittadini: la libertà di ciascun individuo non può mai ed in alcun modo limitare o ledere quella degli altri; – riaffermare la laicità dello Stato, la giustizia sociale ed i diritti civili quali principi elementari contro ogni tipo di discriminazione e obiettivi primari dell’azione politica; – accrescere il rispetto e la considerazione dell’immagine e dell’opera della donna nella società italiana; – contribuire a promuovere lo sviluppo della cultura, dell’istruzione e della ricerca scientifica; – sollecitare la tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistici nazionali; – valorizzare i principi di solidarietà, eguaglianza e merito, senza discriminazioni di genere, razza, religione nel rispetto delle diversità, come qualità fondanti di una democrazia compiuta; – sottolineare l’esigenza del soddisfacimento del bene comune della collettività rispetto all’interesse personale del singolo; – evidenziare il profondo valore civile del senso di appartenenza alla comunità nazionale attraverso la partecipazione alla vita pubblica e politica del Paese; – incoraggiare la consapevolezza che la libertà di pensiero è punto indispensabile per l’evoluzione culturale di un popolo; – ribadire che la legalità e la trasparenza nella gestione della cosa pubblica sono valori imprescindibili della democrazia. 2. Per il conseguimento di questi fini l’Associazione intende promuovere varie iniziative come: – convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti che, anche attraverso la testimonianza di personalità protagoniste della vita pubblica ed il confronto tra i partecipanti, sviluppino ed accrescano nella cittadinanza l’attenzione al rispetto dei valori etici del Paese; – concrete iniziative di mobilitazione dei cittadini atte a favorire e mantenere nella società italiana comportamenti basati sulla trasparenza ed il rispetto dei valori istituzionali; – pubblicazione di atti di convegni e seminari, di bollettini e newsletter, in stampa o digitale; – creazione e gestione di siti internet, partecipazione a social network; – ogni altro strumento idoneo alla diffusione delle idee e delle iniziative dell’Associazione. L’Associazione potrà, peraltro, avere contatti con altre associazioni, movimenti, enti, società o fondazioni aventi i medesimi fini, nonché compiere ogni iniziativa, azione ed operazione ritenuta opportuna per il perseguimento dei propri scopi. 3. L’Associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale, senza finalità di lucro neanche indiretta e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. È’ esclusa qualsiasi finalità di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati. L’Associazione si atterrà all’elettività delle cariche associative e allo svolgimento delle attività nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini e dei diritti inviolabili della persona. 4. L’attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall’Assemblea dei soci. L’Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Per il raggiungimento degli scopi sociali l’Associazione potrà avvalersi della collaborazione di altri organismi di cui condivide finalità e metodi, cooperare con enti pubblici e privati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, con altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. Al fine del conseguimento delle finalità statutarie, l’Associazione potrà promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi per reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale; pertanto potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

TITOLO III

Art. 5 Soci 1. Possono diventare soci dell’Associazione in numero illimitato tutte le persone fisiche e giuridiche che, riconoscendosi nello Statuto e nell’eventuale regolamento interno, intendano collaborare per il raggiungimento degli scopi sociali e lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 4. 2. Le persone fisiche che intendono diventare soci dovranno inoltrare una domanda mediante comunicazione scritta, per posta ordinaria o via fax o posta elettronica o altri strumenti elettronici nella quale dovranno specificare le proprie complete generalità. Inoltre dovranno fornire una autodichiarazione in merito agli eventuali carichi pendenti e/o procedimenti penali ai quali sono sottoposti. In base alla normativa vigente, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza e impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego sarà motivato. 3. Sono soci dell’Associazione coloro i quali hanno partecipato alla sua costituzione e quanti altri, a seguito dell’accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo, verranno ammessi e verseranno la quota di associazione. 4. I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall’Assemblea, e alla partecipazione alla vita associativa rispettandone lo Statuto e gli eventuali regolamenti emanati. La quota annuale a carico dei soci è personale, non è frazionabile, rimborsabile né rivalutabile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio. Inoltre la quota associativa annuale è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Art. 6 Diritti e doveri dei soci 1. Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione. 2. L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun socio di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta per posta ordinaria o posta elettronica o via fax. 3. I soci possono essere: – Soci Fondatori: le persone fisiche e giuridiche che hanno firmato l’atto costitutivo. – Soci Ordinari: le persone fisiche e giuridiche che aderiscono all’Associazione e che verranno ammesse con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell’ambiente associativo secondo una specifica delibera del Consiglio Direttivo. – Soci Onorari: le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo. I soci onorari non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione. – Soci Sostenitori: tutti coloro che, condividendone gli ideali, contribuiscono agli scopi dell’Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura. I soci sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione. I soci fondatori e i soci ordinari hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dal presente Statuto; in particolare essi hanno il diritto di accesso a documenti, delibere, bilanci, rendiconti, registri e libri dell’Associazione e, se in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali. Tutti i soci hanno il diritto di partecipare alle assemblee. I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, degli eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi dell’Associazione, di pagare le quote associative nell’ammontare fissato dal Consiglio Direttivo e di partecipare alla vita associativa. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L’Associazione può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri soci. I soci hanno, altresì, il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 Perdita della qualità di socio 1. La qualità di socio si perde per: a) decesso; b) sopraggiunte condanne penali anche in primo grado, dopo valutazione del Consiglio Direttivo; c) decadenza, che viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l’obbligo del versamento della quota associativa; d) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario; e) esclusione: la qualità di socio si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell’eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi dell’Associazione, tenga un comportamento lesivo dell’immagine dell’Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto di socio. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all’interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all’Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. I soci che abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione stessa.

TITOLO IV

Art. 8 Organi dell’Associazione 1. Gli organi dell’Associazione sono: a) l’Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Vice Presidente (se nominato); e) i Probiviri (se nominati); f) il Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato). 2. Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell’art. 6 del presente Statuto.

Art. 9 Convocazione dell’Assemblea dei Soci 1. L’Assemblea è organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci. L’Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo. L’Assemblea viene convocata, inoltre, dal Consiglio Direttivo o dal Presidente dell’Associazione quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei soci. L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica. 2. Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. Le Assemblee ordinarie sono convocate mediante invio di lettera ordinaria o mezzo fax o posta elettronica o altra comunicazione elettronica a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea, almeno dieci giorni prima del giorno previsto. Le Assemblee straordinarie sono convocate mediante invio di lettera ordinaria o mezzo fax o posta elettronica o altra comunicazione elettronica a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea, almeno cinque giorni prima del giorno previsto.

Art. 10 Composizione e attribuzioni dell’Assemblea dei Soci 1. L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione. 2. Tutti i soci di qualsiasi tipo possono partecipare ed intervenire all’Assemblea. Peraltro hanno diritto di voto e di elettorato attivo e passivo i soci fondatori e i soci ordinari in regola con il pagamento della quota annuale. 3. Ogni socio ha diritto ad un voto. I soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta e firmata, da altri soci. Ogni socio può ricevere al massimo una delega conferitagli da un altro socio. 4. L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. In particolare l’Assemblea ordinaria ha il compito di: a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell’Associazione; b) approvare il bilancio annuale consuntivo e deliberare sull’eventuale bilancio preventivo; c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, dell’eventuale Collegio dei Revisori dei Conti, dell’eventuale Collegio dei Probiviri e delle eventuali altre cariche; d) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione del socio interessato, ai sensi dell’art. 7 del presente Statuto; e) ratificare l’ammontare delle quote annuali e il termine ultimo per il loro versamento; f) discutere ed approvare gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione; g) discutere sulla decadenza dei soci ai sensi dell’art. 7. L’Assemblea straordinaria ha il compito di: a) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell’Associazione; b) deliberare sullo scioglimento dell’Associazione stessa; c) deliberare sulla devoluzione del suo patrimonio; d) affrontare e deliberare su eventuali problematiche con carattere di urgenza. 5. Le deliberazioni assembleari, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

Art. 11 Validità dell’Assemblea 1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, in mancanza del quale l’Assemblea nomina il proprio Presidente. 2. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea. 3. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. È ammissibile la possibilità di partecipazione tramite strumenti elettronici. 4. Le deliberazioni dell’Assemblea sono approvate con la maggioranza assoluta dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie e l’eventuale regolamento è necessaria la presenza di almeno un terzo dei soci ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. L’eventuale scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. 5. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti. Il verbale viene trascritto in un apposito registro conservato dal Presidente nella sede dell’Associazione. Tale verbale sarà reso disponibile in formato digitale accessibile a tutti i soci in ogni momento.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo 1. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. 2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei Soci. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra i soci Fondatori e Ordinari. 3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell’ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni. 4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e, eventualmente, il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche questi ultimi tra i propri membri. 5. Non è ammessa alcuna forma di compenso ai membri del Consiglio Direttivo per l’attività di amministrazione svolta a favore dell’Associazione, salvo il rimborso delle spese ai sensi e nei limiti previsti dell’art. 6 del presente Statuto.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo 1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all’eventuale preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea dei soci, oppure dietro domanda motivata di almeno tre dei suoi membri. 2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o e-mail, o altra comunicazione elettronica, da inviarsi almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora, nonché i punti all’ordine del giorno. 3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente con maggiore anzianità nell’associazione. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione. 4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo Al Consiglio Direttivo spetta l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea e la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’Associazione. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre: a) eleggere il Presidente e, eventualmente, il Vice Presidente scegliendoli fra i suoi membri; b) nominare il Segretario e il Tesoriere scegliendoli fra i suoi membri; c) amministrare le risorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo; d) predisporre all’Assemblea il programma annuale di attività e delle iniziative dell’Associazione; e) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; f) emanare il regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell’Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie; il Consiglio inoltre propone eventuali modifiche dello Statuto e dei regolamenti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci; g) indire adunanze, convegni, ecc.; h) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione; i) deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe; j) decidere sull’ammissione, la decadenza e l’esclusione dei soci; k) deliberare in ordine all’assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome; l) proporre all’Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ai soci o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell’Associazione; m) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca; n) determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’associazione e gli associati; o) deliberare le quote annue dell’Associazione, le quali dovranno essere ratificate dall’Assemblea; p) deliberare sull’accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull’acquisto e la vendita di mobili, attrezzature e immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto. In caso di decesso o dimissioni di un consigliere prima della decadenza del mandato, il Consiglio provvederà alla sua sostituzione nominando il primo dei non eletti o mediante nuova elezione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

Art. 15 Il Presidente e Vice Presidente 1. Il Presidente è il rappresentante legale dell’associazione anche di fronte a terzi e in giudizio. Egli è anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. 2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per due mandati consecutivi. 3. Egli convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo. 4. Al Presidente in particolare compete: a) assicurare il buon funzionamento dell’Associazione; b) verificare il rispetto dello Statuto e dei regolamenti; c) provvedere all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; d) compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione, secondo quanto stabilito dal regolamento interno. Per le operazioni bancarie e finanziarie il Presidente può richiedere la firma abbinata di altro componente del Consiglio. 5. Il presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche e private ed altri organismi anche al fine di instaurare i rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell’Associazione. 6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva. I casi di urgenza sono stabiliti nel regolamento interno. 7. Il Vice Presidente è il secondo candidato più votato nella medesima elezione del Presidente. 8. Il Vice Presidente svolge tutte le funzioni ad esso delegate dal Consiglio e, in caso di assenza o impedimento del Presidente, assolve tutte le funzioni allo stesso attribuite. 9. Al presidente ed al Vice Presidente non viene riconosciuto alcun compenso per lo svolgimento di tali cariche.

Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere 1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni. 2. Al Segretario compete: a) la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; b) curare la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci. 3. Al Tesoriere spetta il compito di: a) tenere ed aggiornare i libri contabili; b) curare la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio; c) compiere, su delega del consiglio direttivo, tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione secondo quanto stabilito dal regolamento interno.

Art. 17 Il Collegio dei Revisori dei Conti 1. I Revisori dei Conti sono eletti dall’Assemblea, qualora l’Assemblea stessa lo ritenga opportuno, in numero fino a tre e durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all’Associazione avuto riguardo alla loro competenza. 2. Il Collegio dei Revisori elegge al proprio interno un Presidente. 3. Ai Revisori spetta: a) il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione secondo le norme previste dalle disposizioni legislative in materia; b) sovrintendere e sorvegliare la gestione e l’andamento dell’Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme cui l’Associazione è tenuta, ivi comprese quelle dettate dal presente Statuto; c) redigere la relazione ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo da presentare all’Assemblea; d) accertare la consistenza di cassa e di tesoreria e procedere, in qualunque momento, ad atti di ispezione e controllo singolarmente o collegialmente; e) intervenire anche quando ci sono controversie tra i soci per l’interpretazione delle norme statutarie, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo. 4. I componenti del Collegio dei Revisori possono partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo con un voto meramente consultivo.

Art 18. I Probiviri I Probiviri sono nominati, qualora l’Assemblea stessa lo ritenga opportuno, in un numero fino a tre e scelti tra i soci iscritti fin dal primo anno o, in mancanza di questi requisiti, da quelli che abbiano garantito l’iscrizione all’Associazione per la durata minima di un triennio consecutivo; durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. La carica di Proboviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore dei Conti. Compiti del Collegio dei Probiviri: decisione, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all’Associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile; parere obbligatorio, ma non vincolante, sull’esclusione dei soci che sono stati deferiti dal Consiglio Direttivo nei casi previsti dall’art. 7.

TITOLO V

Art. 19 Risorse economiche Le entrate dell’Associazione sono costituite da: a) quote e contributi dei soci; b) eredità, donazioni e legati; c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; d) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali; e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; f) proventi delle cessioni di beni e servizi dei soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque esclusivamente finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; g) erogazioni liberali dei soci e dei terzi; h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale; l) raccolte fondi tramite internet o altri metodi elettronici. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 Esercizio finanziario L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. È fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario nella cui redazione, in ossequio alle norme vigenti al tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile, in quanto applicabili. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo. Dal rendiconto devono risultare le entrate, i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell’Associazione o impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti. Il rendiconto dovrà essere redatto e reso disponibile ai soci entro dieci giorni prima della data fissata per l’Assemblea. In presenza di particolari esigenze potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo salvo ratifica successiva dell’Assemblea.

TITOLO VI

Art. 21 Scioglimento 1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, secondo le modalità indicate dall’art. 11 comma 4 del presente Statuto. 2. L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci. 3. In caso di scioglimento dell’Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra i soci, ma saranno devolute a fini di utilità sociale ai sensi della L. 383/00. TITOLO VII Art. 22 Disposizioni generali 1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, delle leggi in materia di promozione sociale e delle altre leggi in materia di associazioni senza fini di lucro. 2. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia. Le modifiche al presente Statuto sono disciplinate dall’art. 11 comma 4 del presente Statuto.

FIRMA DEL PRESIDENTE

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